Sempre maggiori sono le segnalazioni di risparmiatori che sollevano perplessità sugli importi liquidati da Poste Italiane per i Buoni Fruttiferi Ordinari giunti a scadenza.

Il primo consiglio è di verificare, prima di farsi liquidare il buono, il rendimento calcolato da Poste Italiane.

E’ una procedura piuttosto semplice: basta rivolgersi ad un Ufficio Postale o, ancora più comodo, utilizzare lo strumento presente nel sito internet di Cassa Depositi Prestiti: (https://www.cdp.it/sitointernet/it/calcolo_dei_rendimenti.page).

A questo punto sarà possibile capire se l’importo calcolato da Poste Italiane corrisponde con quello che risulta applicando le condizioni di rendimento riportate sul Buono Postale.

Potrà sembrare strano ma, in alcune occasioni, le due cifre non coincidono.

Nella maggior parte dei casi ciò accade perché Poste Italiane ha continuato ad utilizzare, anche successivamente al 28 giugno 1986 – giorno in cui sono stati fissati con decreto del Ministero del Tesoro interessi più bassi per i Buoni Fruttiferi Ordinari – i vecchi moduli già stampati, a volte apponendovi timbri e/o correzioni o, addirittura, senza nemmeno modificarli.

Ciò ha causato non pochi problemi di interpretazione. In particolare ai Buoni Postali delle “serie Q”, “serie P/Q”, “serie P/O” e ” serie AD”.

Inviandoci via email (info@avvocatocrippa.it) una copia fronte e retro del Buono Postale, sarà possibile effettuare un controllo preliminare e verificare se esso rientra o no in una delle serie che possono presentare problemi.

In tal caso si potrà comunque procedere ad incassare il Buono Postale nella misura proposta da Poste Italiane, riservandosi però di verificare l’esattezza dei calcoli.

L’eventuale maggior somma non pagata alla liquidazione, potrà essere richiesta presentando prima un reclamo diretto a Poste Italiane e, in caso di rigetto, attraverso un ricorso avanti l’Arbitro Bancario Finanziario e/o rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria.

Molti dei Buoni Postali emessi tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90 hanno raggiunto la scadenza trentennale proprio in questi ultimi anni, per questo la questione del calcolo dei loro rendimenti è di stretta attualità.

Numerose sono state le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario e dei Tribunali Ordinari che hanno affrontato il problema, accertando il diritto del risparmiatore ad ottenere il maggior rendimento riportato sul Buono Postale, piuttosto che quello risultante dai calcoli fatti Poste Italiane, ove il Buono Postale rientri tra quelli cosiddetti problematici.

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Per ogni ulteriore chiarimento e per consulenze, contattate il mio studio al n. 039/69.24.78 o via email info@avvocatocrippa.it