L’art. 404 del Codice Civile precisa che l’Amministrazione di Sostegno è destinata a tutte quelle persone che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si tratta, con ogni evidenza, di una definizione volutamente molto ampia ed in grado di ricomprendere situazioni eterogenee.

Il legislatore non ha dettagliato i poteri che spettano all’amministratore di sostegno, ma ha demandato al Giudice Tutelare l’incarico di delinearli, caso per caso, in ragione delle esigenze di protezione del soggetto beneficiato.

La genericità nell’indicare i potenziali beneficiari dell’istituto, e l’elasticità dei poteri che si possono attribuire all’amministratore, hanno consentito all’amministrazione di sostegno di intervenire in situazioni molto diverse tra loro: dalla persona totalmente non autosufficiente (perché in coma o per grave demenza), a quella affetta da infermità di mente, o dipendente da sostanze stupefacenti, ma anche ad anziani che necessitano solo di assistenza per il compimento degli atti ordinari.

L’amministrazione di sostegno è così diventata lo strumento potenzialmente migliore per rispondere alla gran parte delle problematiche connesse all’incapacità di un soggetto di curare i propri interessi, a patto però che le necessità del beneficiario vengano adeguatamente dettagliate e descritte al Giudice Tutelare, così che questi possa predisporre l’amministrazione adatta al caso in concreto.

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