Grazie al recente intervento normativo (D.L. 132/2014 – convertito con L. 162/2014) è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento attraverso cui definire una possibile controversia. Si tratta della negoziazione assistita.

In questo quadro, il legislatore ha previsto una forma peculiare di negoziazione: quella finalizzata alla soluzione consensuale di separazioni personali dei coniugi, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

L’innovazione introdotta mira ad una duplice finalità: quella di fornire ai cittadini uno strumento di definizione dei loro rapporti personali particolarmente semplice e spedito, e  quella di ridurre il carico di lavoro dei tribunali mediante la degiurisdizionalizzazione di alcuni procedimenti.

Il tutto senza però rinunciare a garantire comunque un effettivo diritto alla difesa, grazie all’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte.

Il legislatore non ha previsto preclusioni alla possibilità di accedere a tale strumento, limitandosi ad indicare, nel caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, la necessità di una verifica dell’accordo ex post da parte dell’autorità giudiziaria.

Per quanto concerne invece l’efficacia dell’intesa sottoscritta dalle parti all’esito di una procedura di negoziazione assistita, vale la pena ricordare che essa tiene luogo dei relativi provvedimenti giudiziali. Pertanto l’accordo ha la medesima forza che avrebbe una sentenza emessa da un tribunale all’esito di un procedimento di separazione o divorzio o di modifica della condizioni di separazione e divorzio.

I vantaggi per i cittadini che decideranno di avvalersi di tale strumento sono evidenti.

Non essendo più necessario che le parti compaiono avanti il tribunale per ratificare la propria volontà, oppure che i legali facciano numerosi accessi per depositare gli atti, verificare la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, richiedere copie della sentenza ecc., il potenziale contenimento dei tempi (e dei costi) della nuova procedura è innegabile.

Tutto ciò esposto, il giudizio sulla negoziazione assistita non può che essere positivo.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la novella ha introdotto uno strumento nuovo, senza però precludere ai cittadini la possibilità di continuare ad utilizzare quelli vecchi.