Novità per i risparmiatori coinvolti nella nota vicenda dei diamanti acquistati nelle filiali di alcune banche italiane.

Prima di analizzare le decisioni dei giudici, proviamo a ricostruire sinteticamente quanto accaduto.

Il cliente si reca nella propria banca ed acquista uno o più diamanti; l’operazione viene gestita dal personale della filiale. Le pietre non sono però di proprietà dell’istituto di credito, ma di una terza società, specializzata nella commercializzazione di tali prodotti. Per ragioni di sicurezza, il diamante rimane custodito nei locali della società, e la compravendita si perfezionava con la sola sottoscrizione del contratto.

Sino a qui, nulla questio.

I primi problemi nascono quando i clienti chiedono di vendere il diamante, e scoprono che il prezzo pagato per l’acquisto della pietra era di gran lunga superiore rispetto al valore effettivo di mercato.

Approfondita la questione, emerge che (i) le tabelle mostrate ai clienti all’atto della sottoscrizione del contratto, non erano quotazioni pubbliche, ma annunci a pagamento su quotidiani economici nazionali, che erano stati acquistati dalla stessa società di commercializzazione dei diamanti; (ii) le prospettive di rendimento erano state elaborate sui prezzi storici di vendita praticati dalla società, e non su dati pubblici; (iii) era un investimento totalmente illiquido, considerato che l’unico canale per la rivendita era costituito da una società controllata da quelle che aveva venduto i diamanti; (iv) vi erano dei costi di custodia ed altri oneri non esplicitati in contratto.

A quel punto la vicenda inizia ad attirare l’attenzione generale e, sopraggiunto il fallimento della società di commercializzazione dei diamanti, balza agli onori della cronaca giudiziaria.

I clienti si trovano così con una pietra (acquisita dal fallimento), pagata anche il doppio rispetto al reale valore di mercato, e con un danno da far valere nei confronti di una società fallita.

Da qui la decisione di agire anche nei confronti della banca.

Preliminarmente i tribunali hanno accertato che la commercializzazione avveniva all’interno dei locali della banca e per il tramite di suo personale; inoltre nelle filiali si trovava materiale pubblicitario della società di commercializzazione dei diamanti. La banca aveva anche svolto un ruolo promozionale, considerato che ad ogni vendita conclusa la stessa maturava una provvigione, fidelizzava la propria clientela ed aveva la possibilità di vendere servizi aggiuntivi.

Effettuati questi accertamenti, la banca è stata quindi ritenuta responsabile perché, secondo i giudici, l’acquisto di diamanti rientra tra i contratti di investimento che vengono prospettati al cliente dall’intermediario. Pertanto se le informazioni sull’investimento proposto non sono corrette e complete, la banca deve risarcire il danno.

Si tratta, con ogni evidenza, di una applicazione estensiva della disciplina del T.U.F. che presta il fianco a facili censure: in più occasioni la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di rilevare come l’investimento finanziario si concreti nell’utilizzo di un capitale – con l’assunzione di un rischio – nell’attesa di un rendimento (Cass. n. 2736/2013) e che l’acquisto di beni possa assumere la natura di operazione finanziaria solo se l’oggetto esclusivo dello scambio non sia la proprietà del bene, ma altri variabili quali, ad esempio, il differenziale tra quanto pagato ed il corrispettivo della futura rivendita (Cass. n. 5911/2018).

Interessante sul punto è una recente decisione del Tribunale di Verona (20 maggio 2019). Il giudice, accertata la condotta della banca descritta sopra e rilevata l’inapplicabilità del T.U.F. alla fattispecie vendita diamanti, ha individuato la fonte della responsabilità della banca nella violazione degli obblighi di protezione dell’altro contraente. L’acquirente dei diamanti aveva infatti posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo all’istituto di credito (in virtù delle sue specifiche competenze tecniche), che gli stava proponendo quel tipo di operazione. L’obbligo risarcitorio in capo alla banca deriva quindi dalla violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto.

Decisamente meno problematica è la quantificazione del danno, pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore al dettaglio del diamante, agevolmente accertabile grazie a consulenze tecniche.