La giurisprudenza è oramai concorde nell’applicare, a tutte quelle ipotesi in cui un soggetto lamenti un danno causato da un bene condominiale, l’art. 2051 c.c. – danno cagionato da cose in custodia. La casistica è piuttosto ampia e spazia da fatti decisamente gravi (ad esempio il distacco e la caduta di parti del condominio che poi colpiscono passanti), a quelli più lievi ed oggetto della trattazione odierna: il classico inciampo all’interno del condominio su di un gradino o nel corsello pedonale o nell’ascensore.

Ciò chiarito, si tratta di capire in che modo, e con con quali limiti, operi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio quale custode dei beni.

La norma prevede, in maniera molto precisa, che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Siamo quindi di fronte ad una regolazione molto favorevole al danneggiato: si prevede infatti una responsabilità oggettiva del custode, superabile solo fornendo la prova liberatoria costituita dal caso fortuito.

E’ quindi chiaro come l’eventuale giudizio verterà principalmente sul capire quando c’è un caso fortuito e quando no.

Nell’ottobre 2017 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta [sentenza n. 25837 del 31/10/2017] precisando in quali casi la condotta disattenta del danneggiato possa configurare un caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva del custode.

L’occasione per affrontare la tematica nasce dalla richiesta di risarcimento danni di un soggetto che, mentre usciva dall’ascensore condominiale, inciampava nel dislivello creatosi tra il pavimento della cabina e quello del piano di arresto. I giudici di merito avevano rigettato la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che il sinistro originasse dalla condotta distratta della vittima. L’utente avrebbe infatti dovuto verificare attentamente il piano di calpestio che andava ad occupare, considerato che il dislivello creatosi tra ascensore e piano rappresenta una situazione ricorrente e probabilissima. La causa del sinistro andava quindi individuata nella condotta negligente, distratta, imperita ed imprudente del danneggiato.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del vittima, ha precisato che la semplice negligenza non necessariamente integra un caso fortuito, essendo comunque il custode tenuto a dimostrare, per andare esente da addebiti, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivati dalla cosa.

Pertanto il condominio sarà sempre considerato responsabilità dei danni causati dai beni condominiali, fatto salvo il caso in cui dimostri che il danneggiato ha tenuto una condotta negligente, e che sono state adottate tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.